Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche della S.S.C. Napoli S.p.A. (‘Codice di Condotta’)
Premesso
▪ che il 4 agosto 2017 la L.N.P.-A con la F.I.G.C., le altre Leghe, A.I.C., A.I.A.C. e A.I.A. hanno sottoscritto, insieme al Ministero dell’Interno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per lo sport e al C.O.N.I., un Protocollo d’Intesa (di seguito, il “Protocollo”) che ha il dichiarato intento di “realizzare un rinnovato modello di gestione degli eventi calcistici” al fine di tutelare e promuovere la “dimensione sociale del calcio”;
▪ che uno degli strumenti previsti dal Protocollo per il raggiungimento di tali obiettivi è la responsabilizzazione delle società sportive in materia di politiche di biglietteria, da attuarsi (anche) attraverso l’introduzione del c.d. “sistema del gradimento”;
▪ che il “sistema di gradimento” rappresenta uno strumento messo a disposizione delle società sportive per impedire l’accesso agli stadi, per un periodo adeguato, ai soggetti che non sanno mantenere un comportamento conforme al “codice di condotta” delle società stesse;
▪ che attraverso il “sistema di gradimento” le società sportive si rendono parte attiva per garantire a tutti coloro che desiderano recarsi allo stadio un ambiente accogliente, sicuro e adatto ad ogni tipo di spettatore, ivi incluse le famiglie con bambini;
▪ che tutte le società sportive della L.N.P.-A condannano qualunque comportamento violento, anche verbale, e ogni condotta che direttamente o indirettamente comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori o, più in generale, che le società sportive ritengano non rappresentativi della propria tradizione e della propria identità sportiva;
▪ che tutte le persone che accedono, a qualsiasi titolo, ad eventi organizzati dalle stesse società sportive devono rispettare i medesimi valori e i comportamenti generalmente riconosciuti, di civile convivenza, rispetto e incolumità di tutti;
Visto
il Codice di Giustizia Sportiva;
la S.S.C. Napoli S.p.A. adotta il presente ‘Codice di Regolamentazione della Cessione dei Titoli di Accesso alle Manifestazioni Calcistiche’ (di seguito “Codice di Condotta”), disciplinato come segue.
Definizioni:
Per Stadio si intende la struttura sportiva utilizzata dalla S.S.C. Napoli S.p.A. nell’ambito della disputa di manifestazioni sportive.
Per Club si intende la S.S.C. Napoli S.p.A.
Per Evento si intende ogni manifestazione sportiva che si svolge nello Stadio, anche non ufficiale.
Per Sostenitore si intende il tifoso della squadra del Club che partecipa ad Eventi cui la stessa partecipa in ragione della detenzione di un titolo di accesso allo Stadio per l’Evento.
Per Gradimento si intende la valutazione che il Club ha titolo di effettuare nei confronti del tifoso in ottemperanza ed in forza di quando disciplinato dal Protocollo.
Art. 1 (Premessa)
Art. 2 (Accertamenti)
2.1 Con l’acquisto di titolo valido per l’accesso ad Eventi cui partecipa il Club (biglietto, abbonamento o programmi di fidelizzazione), il Sostenitore autorizza il Club a svolgere attività di controllo, anche successiva, volta a prevenire il compimento di atti violenti, discriminatori ed in contrasto con i principi di correttezza e probità nonché ad applicare sanzioni nei confronti dei Sostenitori responsabili di violazioni del presente Codice di Condotta.
2.2 A tal fine il Club può avvalersi di ogni elemento che rappresenti in maniera chiara, oggettiva, inequivoca e logica quanto accaduto ed oggetto di esame. Il Club, onde accertare gli avvenimenti, potrà pertanto avvalersi delle immagini delle telecamere, delle relazioni del personale intervenuto, delle dichiarazioni rese da testimoni, di materiale rinvenuto nel web e/o pubblicate sui social, da eventuali atti di Polizia Giudiziaria o quant’altro risulti utile all’applicazione di misure afflittive in capo agli Spettatori responsabili di comportamenti violativi del presente Codice di Condotta.
Art. 3 (Condotte Rilevanti)
3.1 Ai fini dell’applicazione di eventuali sanzioni da parte del Club in relazione alle norme del presente Codice di Condotta saranno valutati i comportamenti contrari ai valori dello sport ed al senso del pudore, discriminatori e/o comunque offensivi di carattere territoriale, razziale, etnico, sessuale, religioso nei confronti della tifoseria avversaria, delle istituzioni e che, comunque, siano in contrasto con i principi di probità e correttezza o che istighino alla violenza.
3.2 Il Gradimento del Club nei confronti dei Sostenitori può essere, altresì, esercitato in relazione a comportamenti volti a minacciare, denigrare, offendere persone autorità o istituzioni, il Club ed i suoi dipendenti o collaboratori, gli Steward, nonché ad ogni altra condotta idonea ad arrecare nocumento agli interessi, all’immagine ed al nome del Club, anche se posta in essere al di fuori dello Stadio in occasione di eventi o manifestazioni pubbliche e/o attraverso qualsivoglia organo di stampa, trasmissione televisiva o radiofonica ovvero sui social media (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, blog, network professionali, network aziendali, Forum su internet, social gaming, social network, video sharing, virtual world).
3.3 Il Gradimento del Club nei confronti dei Sostenitori, inoltre, può essere esercitato dal Club in relazione a comportamenti dei Sostenitori di: (i) Violazione del Regolamento d’uso dello Stadio; (ii) promozione di attività di bagarinaggio o vendita ed acquisto dei titoli di ingressi in violazione delle norme o attraverso canali non ufficiali e piattaforme di secondary ticketing, ovvero cessione del proprio titolo di ingresso, per qualsivoglia ragione, in violazione della normativa vigente; (iii) travisamento, sottrazione ai controlli di sicurezza, ingresso attraverso il tornello da parte di più di un soggetto alla volta, accesso ad aree diverse da quelle consentite dal titolo, stazionamento su percorsi di esodo, stazionamento sui parapetti, divisori, scavalcamento di parapetti o divisori, invasione del campo di gioco; (iv) introduzione e/o esposizione di materiale non autorizzato, introduzione e/o uso artifizi pirotecnici, introduzione e/o uso di apparecchiature professionali non autorizzate per la registrazione e riproduzione audiovisiva di video, immagini, suoni e programmi in violazione dei diritti commerciali e d’autore del Club (ad esempio attraverso la diffusione in diretta sui social media delle immagini di una gara sportiva); (v) discriminazione, danneggiamento, lancio di oggetti, violenza fisica o verbale, incitamento all’odio (vi) introduzione possesso consumo di bevande alcoliche, con gradazione superiore al consentito, o sostanze stupefacenti (vii) uso del materiale autorizzato in maniera difforme dalle prescrizioni, esposizione, senza autorizzazione del GOS, di striscioni/bandiere o realizzazione di coreografie.
Art. 4 (Sanzioni)
4.1 Ai fini dell’applicazione di eventuali sanzioni inerenti ai comportamenti di cui all’articolo 3 verranno valutate:
(i) le circostanze di tempo, e di luogo ed ogni altra modalità dell’azione posta in essere dai Sostenitori;
(ii) la gravità della condotta, del danno o del pericolo cagionato;
(iii) i pregressi comportamenti del Sostenitore responsabile della violazione ai fini della recidiva;
(iv) le condotte poste in essere dal Sostenitore, dopo la violazione, al fine di limitarne o farne cessare gli effetti lesivi.
(v) l’eventuale concorso di più Sostenitori nella commissione della violazione;
4.2 A seconda della natura e della gravità dei comportamenti di cui all’articolo 3 nonché di ogni altro comportamento violento o discriminatorio o contrario al Codice Etico del Club, anche alla luce degli ulteriori elementi emersi in sede di accertamento, nei confronti dei Sostenitori potranno essere adottate le seguenti sanzioni:
(a) Allontanamento immediato: consiste nell’accompagnamento del Sostenitore responsabile della violazione all’esterno dell’area dello Stadio, con contestuale ritiro del titolo di accesso eventualmente in suo possesso. Può essere adottato per qualsiasi condotta di cui all’articolo 3, nonché per ogni altro comportamento violento o discriminatorio o contrario al Codice Etico del Club. Può essere eseguito anche dagli Steward, di propria iniziativa, previa identificazione del Sostenitore responsabile.
(b) Ammonimento: consiste nella notifica, nell’immediatezza del fatto, o a mezzo e-mail, raccomandata o altro mezzo idoneo ad assicurare la ricezione, di un documento scritto nel quale si descrive la violazione commessa e si ammonisce il Sostenitore trasgressore a non reiterare le condotte contestate. E’ adottato dal Club all’esito dell’attività di accertamento. Il terzo Ammonimento ricevuto dal medesimo Sostenitore comporta l’automatica sospensione del Gradimento per 1 (una) giornata che impedirà al Sostenitore interessato di acquistare un titolo di accesso all’Evento successivo cui parteciperà il Club o, in caso di possesso di abbonamento, di accedere all’Evento successivo cui parteciperà il Club.
(c) Sospensione del Gradimento: consiste nell’interdizione dall’accesso allo Stadio per il minimo di 1 (una) giornata fino al massimo di 3 (tre) stagioni. E’ adottato dal Club, per mezzo del Comitato di cui all’articolo 5, con la procedura di cui all’articolo 6. Durante il suddetto lasso di tempo al Sostenitore interessato sarà impedito l’acquisto del titolo di accesso ad Eventi cui parteciperà il Club. Laddove il Sostenitore interessato sia in possesso di un abbonamento la validità del predetto titolo di accesso sarà sospesa per tutta la durata del periodo di Sospensione del Gradimento.
(d) Revoca del Gradimento: consiste nell’interdizione dall’accesso allo Stadio da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 8 (otto) anni. E’ adottato dal Club, per mezzo del Comitato di cui all’articolo 5, con la procedura di cui all’articolo 6. Durante il suddetto lasso di tempo al Sostenitore interessato sarà impedito l’acquisto di titoli di accesso ad Eventi cui parteciperà il Club.
4.3 L’eventuale provvedimento sanzionatorio sarà comunicato dal Club alla società incaricata della gestione del servizio di ticketing affinché, nel rispetto della normativa sulla privacy, possa essere data corretta esecuzione alla decisione del Comitato.
4.4 Durante i periodi di Sospensione o Revoca del Gradimento non saranno riconosciuti eventuali benefit derivanti da programmi di fidelizzazione del Club.
Art. 5 (Il Comitato Esaminatore)
5.1 L’organo chiamato a ricostruire i fatti, esprimere il giudizio di responsabilità, individuare ed applicare la sanzione disciplinare nei confronti dei Sostenitori è il Comitato Esaminatore. E’ composto da tre membri nominati dal Club che rimarranno in carica per tutta la durata della Stagione Sportiva FIGC, rinnovabile di anno in anno.
Art. 6 (Procedura)
6.1 La contestazione del comportamento rilevante, contenente la descrizione di quanto accertato, deve essere comunicata al Sostenitore identificato, a mezzo email, raccomandata a/r, o altro mezzo idoneo ad assicurare la ricezione al destinatario, entro 7 (sette) giorni lavorativi dall’individuazione del Sostenitore cui è attribuibile la condotta rilevante.
6.2 Il soggetto identificato, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta contestazione, ha facoltà di presentare al Club, a mezzo email all’indirizzo [email protected], raccomandata a/r, o altro mezzo di notifica, le proprie eventuali “giustificazioni” e/o “ragioni” ai fini di una loro valutazione da parte del Comitato Esaminatore.
6.3 Successivamente il Club comunicherà al soggetto identificato, con e-mail, raccomandata o altro mezzo idoneo ad assicurare la ricezione al destinatario, il provvedimento sanzionatorio eventualmente adottato da parte del Comitato Esaminatore alla luce dei comportamenti accertati.
6.4 Il Comitato Esaminatore si riunisce ogni qualvolta vi sia la necessità di valutare fatti rilevanti, anche su richiesta del Delegato alla Sicurezza o dello Slo. Il Comitato Esaminatore esamina tutti gli atti prodotti avendo facoltà di richiederne l’integrazione. Qualora il Sostenitore responsabile sia identificato e il Comitato Esaminatore ritenga che i fatti documentati integrino una violazione, individua la sanzione applicabile, la sottopone a voto e decide a maggioranza.
6.5 Per adottare la sua decisione il Comitato Esaminatore valuterà le circostanze del fatto che possono attenuare o aggravare la responsabilità del trasgressore, nonché il principio della gradualità della pena.
6.6 Nell’eventualità in cui il Club riceva da un’altra società segnalazioni di condotte di Sostenitori violative delle disposizioni del presente Codice di Condotta il Club si riserva la facoltà di applicare le sanzioni quivi previste, anche nel caso di violazioni commesse in Stadio diverso da quello in cui il Club disputa i propri incontri casalinghi.
6.7 Allo stesso modo, il Club potrà segnalare ad altri club i comportamenti violativi del presente Codice di Condotta posti in essere da parte di Sostenitori della squadra ospite, effettuate all’interno dello Stadio in cui il Club i propri incontri casalinghi.
Art. 7 (Decisione)
7.1 La Decisione adottata, a pena di nullità, dovrà contenere: la data; la descrizione sintetica del fatto, in maniera chiara e oggettiva; l’indicazione sommaria delle fonti di prova; l’identificazione del responsabile; la motivazione; la sanzione applicata; l’indicazione delle modalità di richiesta di revisione o impugnazione; l’avvertimento che il destinatario non ha diritto ad alcuna forma di rimborso per il biglietto o abbonamento per il periodo di applicazione della sanzione; l’avviso che è consentito l’accesso agli atti entro cinque giorni lavorativi dalla notifica del provvedimento; la firma dell’organo adottante il provvedimento.
7.2 La sanzione viene applicata al responsabile dal momento della notifica e prescinde dall’esito di un eventuale procedimento penale/civile, in quanto le regole di condotta di cui al presente Codice di Condotta sono assunte dal Club in piena autonomia, indipendentemente dall’illecito che eventuali comportamenti dei Sostenitori possano determinare. In ogni caso, l’applicazione di una sanzione non pregiudica il diritto del Club di agire nei confronti del Sostenitore autore della violazione.
7.3 Il Club, nel rispetto della normativa in materia di privacy, provvederà a comunicare, tramite piattaforma informatica, l’adozione dei provvedimenti sanzionatori alla società incaricata della gestione del servizio di ticketing (TicketOne) affinché possa essere data corretta esecuzione agli stessi.
Art. 8 (Ricorso)
8.1 Il Sostenitore trasgressore ha facoltà di richiedere l’accesso agli atti entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione della decisione del Comitato Esaminatore o dalla pubblicazione della stessa sul sito web del Club.
8.2 Il Sostenitore trasgressore ha facoltà di proporre ricorso avverso il provvedimento presentando memorie scritte entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione della decisione del Comitato (inoltrando gli atti via mail all’indirizzo [email protected]).
8.3 L’organo chiamato a giudicare i ricorsi presentati dai Sostenitori è la Commissione di Sicurezza. E’ composta da tre membri nominati dal Club che rimarranno in carica per tutta la durata della Stagione Sportiva FIGC, rinnovabile di anno in anno.
8.4 La Commissione di Sicurezza adotterà la sua decisione in forma scritta, con la forma di cui all’articolo 7, notificandola al trasgressore entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione del ricorso.
8.5 Il ricorso non ha effetto sospensivo sul provvedimento sanzionatorio adottato dal Comitato Esaminatore.
Art. 9 (Privacy)
9.1 Il Club assicura la riservatezza dei dati personali in proprio possesso, con particolare attenzione per i dati sensibili, in conformità alla normativa vigente (D.L. 196/2003 e GDPR).
9.2 Con l’acquisto di un titolo di accesso ad un Evento del Club il Sostenitore autorizza espressamente la società di ticketing e, quindi, il Club al trattamento e alla raccolta dei dati personali e presta espresso consenso all’utilizzo di essi anche per finalità di sicurezza e ordine pubblico.
Art.10 (Minori)
Il Club può adottare provvedimenti sanzionatori anche nei confronti di soggetti minorenni purché gli stessi abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.