Regolamento d’uso dell'impianto Stadio Diego Armando Maradona
(ex art. 1 septies, D.L. 24/02/2003 n. 28, convertito in L. 24/04/2003 n. 88 e successive modificazioni, ed ex art. 4, co. 2, D.M. 06 Giugno 2005 - recante modalità di emissione, distribuzione, vendita e cessione di titoli d’accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle 10.000 unità).
1. Ai fini del presente Regolamento:
- per “Club” si intende la Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A.
- per “Codice di Condotta” si intende il codice di regolamentazione della cessione dei titoli accesso allo Stadio, adottato dal Club ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva;
- per “Evento” si intende ogni manifestazione (a carattere sportivo o meno) che si svolga nello Stadio organizzata e gestita dalla S.S. Calcio Napoli.
- per “G.O.S.” si intende il Gruppo Operativo per la Sicurezza, organo preposto a vigilare su tutte le attività connesse alla gestione della sicurezza in occasione degli Eventi che trovino svolgimento presso lo Stadio.
- per “Interessato” si intende il titolare di un valido titolo di accesso e permanenza all’interno dello Stadio, cui si applicano le disposizioni del presente Regolamento.
- per “Stadio” o “Impianto Sportivo” si intende lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, ivi incluse le sue pertinenze interne ed esterne a qualsivoglia titolo occupate e/o utilizzate dal Club in occasione di un Evento.
- per “Titolo” si intende qualsivoglia titolo di accesso e permanenza all’interno dello Stadio (biglietto, abbonamento o pass di servizio).
2. Ciascun Interessato accetta incondizionatamente e si impegna a rispettare scrupolosamente il presente “Regolamento d’uso dell’impianto Stadio Diego Armando Maradona”, nella versione di volta in volta vigente.
3. La violazione o anche solo l’inosservanza grave delle disposizioni di cui al presente Regolamento stesso comporterà l’immediata risoluzione del contratto di prestazione ovvero in ogni caso la decadenza e/o il ritiro del Titolo, con il conseguente divieto di accesso e/o allontanamento del contravventore dall’Impianto Sportivo, ferma ed impregiudicata l’applicazione delle disposizioni e delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti e fermo in ogni caso quanto previsto dal successivo art. 26.
4. Tutti gli Interessati devono rispettare, durante le operazioni di accesso e deflusso dallo Stadio, nonché per il tempo della permanenza all’interno del medesimo, le prescrizioni impartite dagli steward, dai funzionari del Club e/o delle Forze dell’Ordine poste a presidio dello Stadio.
5. L’emissione dei Titoli, ivi inclusi quelli destinati al settore ospiti, è soggetta alle prescrizioni impartite dalle autorità competenti, ivi incluse le autorità federali, nonché alle condizioni contrattuali applicabili alla specifica tipologia del Titolo.
6. Ferma restando la possibilità per la polizia giudiziaria di effettuare perquisizioni personali secondo le vigenti disposizioni in materia, gli Interessati prendono atto e accettano che, all’interno dello Stadio, gli steward potranno eseguire (anche a mezzo di metaldetector) controlli finalizzati ad evitare l’introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi nonché rifiutare l’ingresso e/o allontanare dall’Impianto Sportivo chiunque non sia disposto a sottoporsi a tali scrupolosi controlli, secondo la normativa vigente.
7. Gli steward che prestano servizio presso lo Stadio sono giuridicamente equiparati, nell’esercizio delle proprie funzioni, agli “incaricati di un pubblico servizio”. Ai medesimi viene estesa, ex art. 6 quater L.13/12/89 n. 401, così come integrata dall’art. 1 lett. c del D.L. 17/08/05 n. 162 convertito in L. 17/10/05 n. 210, la tutela prevista dagli artt. 336 (violenza o minaccia a pubblico ufficiale) e 337 (resistenza a pubblico ufficiale) del Codice Penale.
8. L’accesso allo Stadio, da parte dell’Interessato, è consentito esclusivamente attraverso un singolo transito dai tornelli. Una volta usciti dallo Stadio non sarà pertanto consentito un ulteriore ingresso.
9. Il Titolo è strettamente personale, non è cedibile a terzi e potrà essere emesso dai soggetti abilitati esclusivamente previa acquisizione dei dati anagrafici dell’Interessato. Per l’ingresso all’Impianto Sportivo è richiesto, oltre ad un valido Titolo, il possesso di un documento di identità in corso di validità, che dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli incaricati del Club ovvero delle Forze dell’Ordine per consentire di accertare la corrispondenza tra Interessato (titolare) e possessore del medesimo. Qualora il Titolo sia utilizzato da persona diversa dall’Interessato (titolare), il possessore sarà allontanato dallo Stadio e perseguito nei termini di legge. Troveranno in ogni caso applicazione, nell’indicata ipotesi, le previsioni di cui al contratto di acquisto del Titolo e al Codice di Condotta.
10. Fermo quanto previsto dal precedente art. 9, il cambio del nominativo dell’utilizzatore del Titolo è consentito esclusivamente nelle ipotesi espressamente indicate dal Club e attraverso le procedure a tal fine approntate e rese note agli utenti attraverso il sito ufficiale del Club ovvero del soggetto delegato alla gestione dei servizi di biglietteria.
11. I minori di anni 14 possono accedere all’Impianto Sportivo solo se accompagnati da un adulto e muniti di regolare Titolo.
Ai sensi dell’art. 11-ter del DL 8.2.2007 n. 8 convertito in legge con modificazioni dalla L. 4.4.2007 n. 41, il Club determina e pubblicizza le partite in occasione delle quali è consentito l’ingresso gratuito allo Stadio ai minori di anni 14 accompagnati da un maggiorenne munito di regolare Titolo.
Senza pregiudizio di quanto precede, i minori di anni 4 possono entrare gratuitamente allo Stadio, occupando il medesimo posto del relativo accompagnatore.
Le persone diversamente abili, i tesserati F.I.G.C., A.I.A. e C.O.N.I. potranno assistere alla gara nel numero e secondo le modalità stabilite e comunicate dal Club attraverso il proprio sito ufficiale.
12. Hanno diritto di assistere alle partite che trovino svolgimento presso lo Stadio esclusivamente gli Interessati titolari di abbonamento o biglietto.
13. In caso di smarrimento, furto o distruzione del Titolo (biglietto o abbonamento), in ottemperanza alle attuali normative fiscali, nonché per ragioni di Ordine Pubblico, non saranno rilasciati duplicati né titoli equipollenti, né avrà luogo, in ogni caso, il rimborso del prezzo di acquisto del Titolo.
14. Per ragioni d’ordine pubblico, l’Autorità di Pubblica Sicurezza, gli steward e i Funzionari del Club potranno limitare o interdire l’ingresso o la permanenza nello Stadio anche a soggetti che dispongono di regolare Titolo. Con particolare riferimento al settore Ospiti, con accesso dal Gate 26, si precisa che esso è destinato in via esclusiva ai tifosi della squadra ospite, muniti di regolare titolo d’accesso. Pertanto, per ragioni di ordine pubblico e sicurezza, non verrà consentito l’accesso a tale settore a coloro che si dichiarino tifosi della squadra di casa o che indossino magliette, sciarpe o altri vessilli comunque riconducibili alla squadra ospitante, anche se in possesso di regolare titolo di accesso. Si precisa, inoltre, che ai tifosi della squadra ospitante, cui sia impedito l’accesso al settore Ospiti, ai sensi del presente articolo, non verrà consentito l’accesso ad altro settore dello Stadio. Sarà tuttavia facoltà di tali tifosi richiedere il rimborso del costo del titolo d’accesso, restando espressamente escluso ogni ulteriore indennizzo e/o risarcimento a qualsivoglia titolo.
15. Gli Interessati prendono espressamente atto ed accettano che il Club potrà assegnare un posto diverso da quello indicato nel Titolo qualora dovessero sopravvenire giustificati motivi organizzativi, di forza maggiore, per caso fortuito, di ordine pubblico, di sicurezza o per disposizioni di autorità pubbliche o sportive. In tal caso, il Club offrirà all’Interessato un posto alternativo, equipollente a quello indicato nel Titolo; qualora tale posto alternativo non fosse ritenuto idoneo dall’Interessato, il Club sarà tenuto al rimborso del costo del Titolo (singolo biglietto ovvero, in caso di abbonamento, quota parte del costo dell’abbonamento commisurata agli accessi non utilizzati), resta escluso ogni ulteriore indennizzo e/o risarcimento a qualsivoglia titolo.
16. Il Club si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di installare strutture protettive, conformi a quelle ammesse dalla F.I.F.A. e dalla U.E.F.A., atte a creare elemento di separazione tra i vari settori dello Stadio e tra questi ultimi e il campo di gioco. Più in generale, gli Interessati prendono atto e accettano che l’Impianto Sportivo è munito di infrastrutture/ separatori/recinzioni/vetrate/piloni che possono limitare la visuale del terreno di gioco e dello spettacolo.
17. Il Club non risponde per smarrimenti, incidenti o danni a persone o cose all’interno dello Stadio, salvo che il fatto non sia direttamente a sé imputabile.
18. Il Club non garantisce che la gara abbia luogo nella data e nell’ora prevista e si riserva il diritto di riprogrammare la data e l’ora della gara, fermo restando il diritto dell’Interessato di usufruire del Titolo già acquistato per assistere alla gara come originariamente programmata ovvero, in alternativa, il suo diritto al rimborso del Titolo (singolo biglietto ovvero, in caso di abbonamento, quota parte del costo dell’abbonamento). Resta salva l’applicazione della normativa prevista dall’art. 30 del Regolamento della Lega Calcio per l’ipotesi di rinvio delle gare.
19. L’apertura dei cancelli viene concordata dal Club con il G.O.S. I tornelli dei varchi d’acceso sono strutturati per consentire un fluido e rapido ingresso del pubblico scaglionato in un arco temporale di almeno n. 90 (novanta) minuti. Nel prendere atto di quanto precede, gli Interessati sono invitati a recarsi allo Stadio con congruo anticipo, per evitare lunghe file agli ingressi che potrebbero anche pregiudicare la visione della gara fin dal suo inizio.
20. Le disposizioni che regolano l’introduzione e l’esposizione nello Stadio di striscioni e coreografie è disponibile sul sito ufficiale del Club.
Il Club, con il nulla osta del responsabile del G.O.S., potrà autorizzare l’ingresso di striscioni e/o coreografie; tale autorizzazione potrà essere estesa anche a tutta la stagione calcistica. Gli striscioni e/o coreografie autorizzate dovranno essere introdotte allo Stadio, attraverso un apposito varco, almeno un’ora prima dell’apertura dei cancelli al pubblico ed essere esposte negli spazi specificamente indicati dal Club. Al termine della gara il materiale utilizzato dovrà essere rimosso.
È ammessa l’introduzione allo Stadio di bandiere che contengono simboli e colori del Club, qualora non impediscano o limitino la visione della gara e/o il libero movimento degli spettatori presenti ed esclusivamente ove il supporto della bandiera sia costituito da un tubo in plastica leggera. Le bandiere devono essere sventolate e non esposte. È espressamente vietato l’utilizzo di asta telescopica.
21. L’emissione dei Titoli (biglietti e abbonamenti) è subordinata all’accettazione, da parte dell’acquirente, del Codice Condotta, che prevede – tra l’altro – il rifiuto di ogni forma di violenza, discriminazione e comportamento in contrasto con i principi di correttezza e probità. Gli Interessati prendono atto, in particolare, che l’adozione di condotte in contrasto con le disposizioni del Codice di Condotta potrà comportare, tra l’altro, il ritiro del Titolo, la sua sospensione temporanea (in caso di abbonamenti), nonché il divieto di acquisto di ulteriori Titoli. Il Codice di Condotta è reperibile sul sito ufficiale del Club.
22. All’interno dell’Impianto Sportivo è assolutamente vietato:
23. Gli Interessati hanno l’obbligo, salva diversa indicazione fornita dagli incaricati del Club ovvero dalle Forze dell’Ordine: a) di occupare esclusivamente il posto a sedere loro assegnato e riportato sul Titolo, e pertanto b) di non occupare posti differenti da quello loro assegnato, anche ove non occupati da terzi; c) di non calpestare e/o stazionare in piedi sul sediolino proprio ovvero di terzi; d) di non stazionare sulle gradinate di accesso e deflusso né su ogni altra area di rispetto, come tale qualificata; e) di non spostarsi all’interno dell’Impianto Sportivo in settori diversi da quello ove sia collocato il posto ad essi assegnato.
24. Tra i comportamenti che concretizzano fattispecie penali, si richiamano i reati indicati negli artt. 6 co. 1, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 7 della L. 401 del 13 dicembre 1989 n. 401 e successive modificazioni ed in particolare, quelli relativi al travisamento, all’ostentazione di emblemi o simboli che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, quelli relativi alla violenza nel corso di competizioni agonistiche nonché al lancio di materiale pericoloso.
Si richiamano, altresì, le sanzioni penali previste dal D.L. 08/02/07 n. 8 convertito in L. 04/04/07 n. 41.
25. L’Autorità di Pubblica Sicurezza potrà in qualsiasi momento imporre divieti o prescrizioni ulteriori a quelli previsti dal presente Regolamento.
26. L’eventuale condanna ovvero anche semplice denuncia per uno degli illeciti penali o amministrativi previsti dalla normativa sugli stadi, e più in generale qualsiasi violazione di questo Regolamento, potrà determinare l’irrogazione, da parte del Questore ovvero l’Autorità Giudiziaria, della sanzione ulteriore costituita dal divieto di accesso agli impianti sportivi (cd. daspo) da un minimo di uno ad un massimo di otto anni, nonché, per il Club, la possibilità di applicare le sanzioni di cui al Codice di Condotta, ivi inclusa la revoca del gradimento.
27. Lo Stadio è costantemente controllato attraverso un sistema di videoregistrazione a circuito chiuso con telecamere posizionate sia all’interno che all’esterno dell’impianto, nonché nei punti della città sensibili al passaggio dei tifosi. Le immagini catturate dal sistema di videosorveglianza sono trattate nel rispetto delle disposizioni di cui al Reg. Eu 679/2016 (GDPR). In caso di violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento, ovvero, più in generale, di violazione alle disposizioni di legge e/o regolamento vigenti, le immagini catturate dal sistema di videosorveglianza saranno esaminate dalla Questura di Napoli.
Le violazioni del presente Regolamento potranno essere rilevate, constatate e contestate anche attraverso le immagini registrate del sistema di videosorveglianza.
28. Presso lo Stadio non è previso alcun servizio di custodia degli oggetti la cui introduzione all’interno dell’Impianto Sportivo sia vietata, né di qualsivoglia altro oggetto e valore.
29. Il Club ha adottato un Codice Etico e un Modello Organizzativo ex D. lgs. 231/2001. Il Codice Etico è consultabile all’interno del sito internet ufficiale www.sscnapoli.it. Il Club ha istituito un Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Codice Etico e del Modello Organizzativo, al quale vanno segnalati eventuali comportamenti non coerenti con quanto indicato nel Codice Etico, indirizzando la relativa corrispondenza direttamente a: ORGANISMO DI VIGILANZA – c/o S.S.C. NAPOLI SPA, Via del Maio di Porto, n.9 - 80133 – Napoli.